| Con la legge 12 giugno 1984, n. 222, entrata in vigore il 1° luglio 1984, è stata operata una radicale riforma della invalidità pensionabile: il riconoscimento del diritto allo specifico trattamento pensionistico è stato subordinato esclusivamente al grado di riduzione della capacità di lavoro e sono state introdotte due distinte prestazioni (l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità) attribuibili con riferimento al grado della riduzione della capacità di lavoro. |
| L'assegno di invalidità è attribuibile all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo; la pensione di inabilità è attribuibile all'assicurato (o titolare di assegno di invalidità) il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per l'una e per l'altra prestazione è richiesta una anzianità contributiva minima di cinque anni e almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Qualora le infermità che danno titolo alla prestazione sono dipendenti da cause di lavoro, si prescinde dal requisito contributivo. |
| La normativa previgente continua ad essere applicata alle pensioni di invalidità attribuite prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. |
| L'assegno di invalidità |
| L'assegno di invalidità è attribuito per un periodo di tre anni e, a richiesta dell'interessato, può essere confermato per un successivo triennio. Se la richiesta di conferma è presentata nel semestre precedente la scadenza del triennio, la conferma ha effetto dalla stessa data di scadenza del triennio; se la richiesta di conferma è presentata nei 120 giorni successivi la scadenza, la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Dopo tre conferme consecutive, l'assegno è attribuito in modo definitivo, salva restando la facoltà per la normale revisione dello stato invalidante. |
| L'importo dell'assegno viene determinato con il normale sistema di calcolo delle pensioni, sulla base della retribuzione pensionabile, ovvero del reddito pensionabile, e l'anzianità contributiva utile che l'assicurato può far valere. Se l'importo dell'assegno di invalidità è inferiore al trattamento minimo, può essere intergrato fino a tale limite. L'integrazione non spetta ai soggetti non coniugati che abbiano redditi propri per un importo superiore al doppio dell'assegno sociale né ai soggetti coniugati che abbiano redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore al triplo dell'assegno sociale; i limiti di reddito da non superare, per avere diritto all'integrazione, sono indicati nella seguente Tabella. L'importo dell'integrazione deve essere tale che, sommato all'importo dell'assegno di invalidità, non faccia superare l'importo del trattamento minimo e, comunque, non può essere maggiore dell'importo dell'assegno sociale |




