| ACCERTAMENTO STATO DI HANDICAP |
| Secondo la definizione contenuta al 1° comma dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è portatore di handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" |
| Il 3° comma dello stesso articolo definisce handicap in situazione di gravità quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" |
| Per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap occorre presentare domanda, su apposito modulo, che si ritira presso l'USL o presso i Patronati, allegando un certificato medico che evidenzi tutte le patologie invalidanti. |
| La domanda può essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'USL o spedita con raccomandata A.R. alla Azienda. |
| Le visite vengono effettuate presso un ambulatorio dell'USL nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione. |
| Per documentato impedimento di ordine medico, è possibile richiedere la visita presso il domicilio, presentando un certificato medico attestante l'intrasportabilità del soggetto. |
| Le Commissioni per l'accertamento dell'handicap sono costituite da: |
| - un medico legale dipendente o convenzionato dell'USL (con funzioni di Presidente); |
| - due medici dipendenti o convenzionati dell'USL; |
| - un medico dipendente o convenzionato dell'USL, esperto nei casi da esaminare. |
| - un assistente sociale dipendente dell'USL. |
| L'interessato può farsi assistere a sue spese da un medico di fiducia. |
| La visita è gratuita. |
| Il certificato di handicap ed il certificato di handicap in situazioni di gravità non devono essere confusi con le normali certificazioni di invalidità civile, invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciati, dietro richiesta, anche agli invalidi sul lavoro, agli invalidi di guerra o alle vittime civili di guerra. |
| Il possesso del certificato di handicap, infatti, non da diritto all'erogazione di provvidenze economiche ma è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni tributarie e fiscali come la detraibilità dei sussidi tecnici e informatici, deducibilità delle spese di assistenza specifica, esenzione dal pagamento del bollo auto se l'handicap è di natura motoria, contributi per la modifica degli strumenti di guida, ecc...). |
| Il certificato di handicap grave, invece, è uno dei requisiti necessari per accedere alla fruizione dei permessi lavorativi previsti dalla stessa Legge quadro sull'handicap (art. 33). |
| L'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che chi già è stato riconosciuto persona con handicap (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), potrà presentare una autocertificazione attestante le condizioni personali (l'handicap, appunto) richieste per accedere a benefici economici, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie e altri servizi pubblici. L'autocertificazione può essere molto utile nel caso in cui non si disponga dell'originale del verbale di accertamento dell'handicap o non si intenda richiederne l'autenticazione della copia. |
| ps Il modulo da compilare è lo stesso della rischiesta dell'accertamento dell'invalità ma bisogna crocettare la dicitura: |
| persona handicappata- ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 |


