Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 art. 381 e del D.P.R. 16/09/96 n. 610, art. 217 (ex art. 381 già art. 188 Cod. Str.) viene stabilito che le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono richiedere - presso il comune di residenza - un’apposita autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Tale autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi e viene rilasciata previa presentazione del certificato di residenza e della certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’A.U.S.L. di propria competenza. L’autorizzazione ha validità di cinque anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata, il sindaco può - con propria ordinanza - assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale spazio di sosta è esente dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.Legis. 15/11/93 n. 507, art. 49, comma 1, punto g)




