30 GIORNI DI CONGEDO PER CURE DEGLI INVALIDI

30 GIORNI DI CONGEDO PER CURE DEGLI INVALIDI

30 GIORNI DI CONGEDO PER CURE DEGLI INVALIDI

Premessa

L’art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. 

Destinatari


I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata. 

Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall’età e dall’attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età.

 

Richiesta


Per ottenere il congedo il dipendente La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando:


  • attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) dalla quale risulti la necessità delle cure ed in cui sia anche indicato che le cure sono strettamente connesse all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero deve esistere un nesso tra le cure e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico)e specificato il tipo e la durata della cura/terapia; 
  • documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. 


Successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure. 

Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.


Fruizione

La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore. Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.

Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari “tout court”, ad esempio, di tipo farmacologico.

L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.

 

I giorni di assenza del congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011). Ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta, a tal proposito, ricordiamo che ai pubblici dipendenti viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta). Pur rientrando nelle regole e trattamento delle assenze per malattia non deve essere richiesto alcun accertamento mediante visita di controllo.

Precisazione congedo / cure climatiche


Appare utile precisare che, per gli invalidi, il congedo per cure è di natura diversa rispetto a quello per cure termali e, per questo, non vanno confusi in quanto quest’ultimo ha anche una propria disciplina. Tuttavia nel caso in cui l’attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) indichi la necessità di una cura di tipo termale ( escluso cure elioterapiche, climatiche, psammoteriche) strettamente connessa all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero con un nesso tra la cura e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico)è possibile avvalersi del congedo cure.


Diritti del malato - Redazione Reumatoide.it - Agosto 2021

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