LEGGE 104 E FERIE

LEGGE 104 E FERIE

LEGGE 104 E FERIE

La legge riconosce ai lavoratori disabili in situazione di gravità ed ai lavoratori che assistono un familiare nelle stesse condizioni il diritto a delle assenze retribuite: si tratta dei cosiddetti permessi legge 104 e congedo straordinario legge 104.


Il congedo straordinario è un periodo di aspettativa retribuita, riconosciuto a chi ha un rapporto di lavoro dipendente ed assiste un familiare con handicap grave riconosciuto, della durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e per ciascun disabile. Per fruire del congedo sono previsti specifici requisiti; inoltre, non tutti i lavoratori subordinati possono accedervi.

I permessi legge 104, invece, sono dei permessi mensili retribuiti, spettanti sia al lavoratore riconosciuto disabile in situazione di gravità, sia al lavoratore dipendente che assiste un familiare con grave disabilità. Normalmente i permessi spettano nella misura di 3 giorni mensili, ma possono essere frazionati a ore.

Ma qual è il rapporto tra congedo e permessi Legge 104 e ferie? Il lavoratore che fruisce delle assenze per l’assistenza al disabile può beneficiare delle vacanze normalmente, oppure le ferie sono ridotte a causa dei permessi o del congedo straordinario? Bisogna innanzitutto chiarire che il rapporto tra le assenze per l’assistenza del familiare disabile e le ferie è differente, nel caso dei permessi legge 104, rispetto al congedo straordinario. Ma procediamo con ordine.


Quante ferie spettano ogni anno?


Le ferie sono delle giornate libere che spettano a tutti i lavoratori subordinati. Queste assenze costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge e dalla Costituzione, in quanto sono finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. Le ferie permettono difatti al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di dedicarsi ai rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente limitati dall’attività lavorativa.

Proprio perché assolvono a questo importante scopo, le ferie spettano, in una misura minima stabilita dalla normativa, nello stesso modo a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dall’inquadramento e dal settore: i contratti collettivi, però, possono prevedere delle assenze aggiuntive.

Nel dettaglio, alla generalità dei dipendenti spetta un minimo di 4 settimane di ferie l’anno, integrabili dal contratto collettivo applicato e, eventualmente, dalla contrattazione di secondo livello e individuale. Se il lavoratore non svolge la propria attività per tutto l’anno, le ferie spettanti sono proporzionate al periodo lavorato dal dipendente.


Quante ferie spettano coi permessi legge 104?


I giorni di permesso legge 104 non influiscono sulla maturazione dei giorni di ferie, né le ferie incidono sulla maturazione dei permessi: questo vale sia per il lavoratore disabile grave che fruisce per sé stesso dei permessi, che per il lavoratore che assiste un familiare nelle stesse condizioni.

In altre parole, se il lavoratore beneficia dei permessi legge 104, non subisce la riduzione dei tre giorni mensili (o della corrispondente misura oraria) spettanti perché nello stesso mese ha fruito delle ferie. D’altra parte, la fruizione dei permessi retribuiti non fa maturare le ferie in misura minore. Durante la fruizione dei permessi maturano peraltro regolarmente non solo le ferie, ma anche l’anzianità di servizio, la tredicesima e la quattordicesima, il Tfr. Le ferie e le mensilità aggiuntive sono soggette a decurtazione solo quando i riposi ed i permessi previsti per l’assistenza ai disabili sono cumulati con il congedo parentale.


Permessi legge 104 durante le ferie


Che cosa succede se, durante il periodo che il lavoratore ha concordato col datore di lavoro o di chiusura dell’azienda, è necessario assistere il disabile? Se risulta necessaria la fruizione del permesso retribuito per l’assistenza del disabile durante il periodo di ferie programmate o di fermo produttivo, quest’assenza sospende il godimento delle ferie. Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di verificare l’effettiva urgenza dell’assistenza.

Le ferie in più, non godute a causa della sospensione, devono dunque essere collocate in un altro periodo con un accordo: il lavoratore non può, però, di testa sua, allungare il periodo di ferie, ma è indispensabile che si accordi col datore di lavoro.

È quest’ultimo, difatti, a decidere le ferie, cioè ad “avere l’ultima parola” sulla collocazione delle assenze. Nonostante il datore debba considerare le esigenze del lavoratore, acquistano rilevanza preponderante le esigenze produttive e organizzative.


Permessi legge 104 dopo le ferie


Il lavoratore può beneficiare delle ferie subito dopo aver terminato la fruizione dei permessi retribuiti mensili legge 104 e può anche fare l’incontrario, cioè beneficiare dei permessi 104 subito dopo aver terminato le assenze per ferie: non c’è infatti alcun limite relativo alla collocazione dei permessi legge 104 subito dopo le ferie. In pratica, il lavoratore può attaccare i permessi legge 104 all’ultimo giorno di ferie, beneficiando così di un’assenza continuativa. Attenzione, però; ferie e permessi retribuiti “attaccati” possono essere contestati:

 

  • se il dipendente che decide di fruire dei permessi 104 subito dopo le ferie non è tornato nella città in cui si trova il familiare bisognoso di assistenza o in un luogo vicino, ma si trova ancora nella meta turistica;
  • se il dipendente che decide di beneficiare delle ferie subito dopo i permessi 104 parte, durante la fruizione dei permessi, verso la meta turistica e non resta nella città o nelle vicinanze del familiare bisognoso di assistenza.

 

Quante ferie spettano col congedo legge 104?


Durante la fruizione del congedo retribuito per l’assistenza del familiare disabile non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Il lavoratore vede dunque ridurre le ferie spettanti in proporzione alle giornate di congedo fruito (per approfondire: “Come maturano le ferie?“).


Le ferie possono interrompere il congedo straordinario?


Il congedo straordinario retribuito può essere interrotto solo in caso di malattia, infortunio (qualora le condizioni dell’interessato richiedano lunghi periodi di assenza) o maternità e solo se l’interruzione è esplicitamente richiesta del lavoratore.

Il congedo straordinario retribuito non può essere, quindi, interrotto dalle ferie. Bisogna comunque osservare che questo congedo può essere fruito anche in maniera frazionata.

Ricordiamo che per poter godere del congedo in maniera frazionata e per fare in modo che non vengano conteggiati nell’aspettativa i giorni festivi, le domeniche e i giorni non lavorativi, è necessario che al termine dei periodi di congedo richiesti il lavoratore riprenda effettivamente servizio. In pratica, il dipendente deve tornare al lavoro tra un periodo frazionato e l’altro.


Diritti del malato - Tratto da laleggepertutti.it - di Noemi Secci - Ottobre 2020

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