SE UN INVALIDO ASSISTE UN DISABILE GRAVE, QUALE PENSIONE

SE UN INVALIDO ASSISTE UN DISABILE GRAVE, QUALE PENSIONE

SE UN INVALIDO ASSISTE UN DISABILE GRAVE, QUALE PENSIONE

Assisto la mia mamma disabile al 100%, affetta da Alzheimer. Sono una dipendente ospedaliera ed ho un’invalidità riconosciuta >al 80%, ho 55 anni e 28 anni di servizio. Posso chiedere di andare in pensione? Se sì, cosa perdo?


Lei potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all’80% (D.lgs. 503/1992), con un minimo di 56 anni di età e 20 anni di contributi (più l’attesa di una finestra pari a 12 mesi) soltanto nell’ipotesi in cui Lei sia dipendente di una struttura privata, quindi iscritta presso Inps Fondo pensione lavoratori dipendenti. Non è sufficiente, però, il riconoscimento dell’invalidità civile in misura pari o superiore all’80%, ma occorre il riconoscimento dell’invalidità Inps cosiddetta pensionabile (L. 222/1984), o ordinaria, riconoscimento che può essere effettuato, dietro accertamento sanitario da parte dell’apposita commissione medica, a seguito della domanda di pensione, previo invio da parte del medico curante del certificato introduttivo (il vecchio certificato SS3).


Quanto si perde anticipando la pensione? 


Non sussistono delle vere e proprie penalizzazioni, ma può essere verificata una perdita “in prospettiva”:

 

  • per quanto riguarda la quota retributiva della pensione, legata alla maggiore retribuzione della quale Lei avrebbe beneficiato nella continuazione del servizio;
  • per quanto riguarda la quota della pensione calcolata col sistema contributivo, legata al maggior versamento di contributi che si sarebbe riscontrato nell’ipotesi della continuazione del servizio, nonché legata alla maggiore età pensionabile: più cresce l’età al momento del pensionamento, difatti, più aumenta il coefficiente di trasformazione, o moltiplicatore, che trasforma la somma dei contributi accantonati e rivalutati in pensione.

 

Effettuare stime relative alle possibili perdite è comunque impossibile a priori, in quanto non esiste una percentuale di decurtazione applicabile, ma bisogna effettuare delle stime che considerino l’evoluzione personale della carriera e l’estratto conto previdenziale, stime che richiedono parecchio tempo e un lavoro piuttosto articolato.  Qualora Lei risulti dipendente del settore privato, nell’immediato potrebbe anche richiedere il riconoscimento dell‘assegno ordinario di invalidità, per il quale non è previsto alcun requisito di età, è richiesta un’invalidità ordinaria superiore ai 2/3 ed un requisito contributivo pari a 5 anni, di cui tre accreditati nell’ultimo quinquennio.

Ad ogni modo, se Lei è dipendente da una struttura pubblica ed è iscritta presso la gestione Inps dipendenti pubblici, ex Inpdap, non esiste la possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, né l’assegno ordinario.

Potrebbe però richiedere la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.


La pensione per inabilità al proficuo lavoro (art. 129 del DPR 3/1957) è una pensione spettante ai soli dipendenti pubblici, per la quale sono necessari:

 

  • il riconoscimento medico legale, redatto dalle competenti commissioni, dal quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa in modo proficuo, cioè continuativo e remunerativo;
  • almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973);
  • la risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (art. 7 L. 379/1955; art. 42 del Dpr 1092/1973).

 

La pensione per inabilità alle mansioni richiede i seguenti requisiti:

 

  • riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
  • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato (art. 42 DPR 1092/1973); almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973);
  • almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti di Enti locali o della Sanità;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

 

Naturalmente, il riconoscimento dell’invalidità in misura pari o superiore all’80% non garantisce il riconoscimento dell’inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.


La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, peraltro, l’ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore (in questo caso non sussiste, comunque, l’obbligo di accettare).


A quali altre pensioni lei potrebbe accedere oltre a quelle elencate, il cui diritto dipende dalle condizioni di salute accertate? Con 55 anni di età e 28 di contributi non sussistono ancora i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 41 anni per le donne lavoratrici precoci che assistono da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado convivente con handicap grave), né per la quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi da maturare al 31.12.2021), o per l’opzione donna (58 anni di età e 35 anni di contributi da maturare al 31.12.2020, per le dipendenti), né per la pensione anticipata contributiva (64 anni di età e 20 anni di contributi, più un importo della pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale, in assenza di versamenti previdenziali precedenti al 1996) o per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età e 20 anni di contributi).


Negata anche l’Ape sociale, che spetta sino al 31.12.2021 a chi, appartenente a particolari categorie tutelate (tra le quali rientrano anche i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado convivente con handicap grave), raggiunge 63 anni di età e 30 di contributi (29 per le donne con un figlio, 28 per le donne con 2 o più figli).  Qualora Lei abbia svolto turni di notte (almeno 78 notti all’anno per metà della vita lavorativa, o per almeno 7 anni nell’ultimo decennio), con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e una quota (somma di età e contribuzione) pari a 97,6, potrebbe accedere alla pensione di anzianità per addetti ai lavori usuranti- turni notturni.


In conclusione, nell’imminenza non sussiste alcuna pensione accessibile, tranne i trattamenti connessi a uno stato d’invalidità o inabilità da verificare: pensione di vecchiaia anticipata per invalidità almeno pari all’80%, o assegno ordinario d’invalidità, nel caso in cui Lei risulti dipendente del settore privato, pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro qualora Lei risulti dipendente pubblica.

Qualora le Sue condizioni di salute peggiorino, Lei potrebbe richiedere la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi lavoro (bastano 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio, sia che Lei risulti dipendente del settore privato, che dipendente pubblica).


Diritti del malato - Tratto da laleggepertutti.it - di Dr.ssa Noemi Secci - Gennaio 2021

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