ASCENSORE DISABILI IN CONDOMINIO

ASCENSORE DISABILI IN CONDOMINIO

ASCENSORE DISABILI IN CONDOMINIO

Sei portatore di handicap e abiti in un palazzo condominiale senza ascensore. Hai difficoltà a salire e scendere quotidianamente le scale e vorresti trovare un rimedio per evitare questo gravoso sacrificio. La tecnologia ne offre molti ed anche a costi contenuti: dagli ascensori per disabili ai montascale, che possono essere realizzati anche in condominio. La legge offre soluzioni favorevoli per il superamento delle barriere architettoniche, con una maggioranza assembleare facilitata per l’installazione dell’impianto di sollevamento delle persone. Anche in caso di diniego della maggioranza, l’interessato può provvedere autonomamente e a sue spese. Perciò non si deve essere costretti a rimanere “prigionieri in casa” e neppure a dover compiere sforzi eccessivi per entrare ed uscire dalla propria abitazione. Vediamo quindi come si può realizzare un ascensore per disabili in condominio, quali autorizzazioni occorrono, chi è tenuto a pagare le spese e cosa fare se qualcuno si oppone.


L’ascensore in condominio è obbligatorio se ci sono disabili? 


In Italia l’ascensore è obbligatorio per legge solo negli edifici residenziali con più di tre piani, costriti dal 1989 in poi. Per i fabbricati costruiti in precedenza questo obbligo non vale. Tuttavia la legge sul superamento delle barriere architettoniche consente ai portatori di handicap, agli invalidi ed alle persone affette da limitazioni fisiche nei movimenti la possibilità di installare in qualsiasi edificio condominiale un ascensore per disabili, alle condizioni che ora ti esporremo. 


Installazione ascensore in condominio: approvazione dell’assemblea 


In un condominio l’installazione di un ascensore deve essere deliberata dall’assemblea, con una maggioranza del numero di voti degli intervenuti, rappresentativi di almeno due terzi del valore dell’edificio. Se nell’edificio abitano persone disabili o invalide, questo quorum deliberativo viene ridotto e per legge è sufficiente per l’approvazione in assemblea (sia in prima sia in seconda convocazione) la maggioranza degli intervenuti, rappresentativa di almeno la metà dei millesimi di proprietà dell’edificio. L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza presentata dal condomino che vuole installare l’ascensore. 


Ascensore per disabili in condominio: chi paga le spese?


Le spese per la progettazione e l’installazione di un ascensore per disabili in condominio devono essere sostenute da chi usufruirà dell’impianto: a seconda dei casi, potrà essere il solo disabile o invalido che ha richiesto l’installazione, oppure tutti i condomini, o quelli della specifica palazzina interessata. Se l’assemblea condominiale rifiuta di provvedere e di adottare la delibera di approvazione, entro tre mesi dalla data della richiesta scritta fatta dall’interessato, il portatore di handicap, per tutelare il suo diritto alla mobilità, potrà installare, a proprie spese, «servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili» e potrà anche modificare l’ampiezza delle porte di accesso agli edifici e alle rampe del garage condominiale. Tornando all’ascensore, se l’impianto realizzato anche da un solo condomino viene poi utilizzato anche dagli altri comproprietari, tutti i condomini dovranno concorrere alle spese di manutenzione, in base ai rispettivi millesimi di proprietà, poiché anch’essi traggono vantaggio dall’innovazione.


Ascensore per disabili in condominio: che fare se qualcuno si oppone?


Abbiamo visto che il disabile può realizzare un ascensore privato anche a prescindere dal consenso dell’assemblea. La giurisprudenza riconosce quasi sempre il diritto dei portatori di handicap, degli invalidi o di chi è affetto da altre menomazioni motorie (dovute, ad esempio, all’età avanzata o all’obesità) ad installare un ascensore in condominio a proprie spese. Potrebbe, però, accadere che qualche condomino lamenti una violazione del suo diritto di proprietà esclusiva derivante dal nuovo impianto di ascensore. A tal proposito il Codice civile stabilisce un criterio generale: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa». 

Inoltre, nella realizzazione di un nuovo ascensore è sempre necessario evitare di compromettere la sicurezza del fabbricato o di alterare il suo decoro architettonico. Gli altri criteri, invece, come quello delle distanze minime e delle vedute, sono derogabili, come prevede espressamente la legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche. In un recente caso deciso con sentenza dal tribunale di Vicenza, un condomino, proprietario di uno studio professionale, si era opposto alla realizzazione di un piccolo ascensore unipersonale per un disabile in carrozzella, lamentando la riduzione di visibilità del portone d’ingresso. Il giudice ha respinto questa tesi ed ha rilevato che questo piccolo disagio, o «sacrificio», non è paragonabile alla fruibilità dell’appartamento del portatore di handicap, che ha un diritto tutelato all’accesso alla sua abitazione attraverso l’ascensore «senza vincoli o impedimenti indotti dalle barriere architettoniche».


Diritti del malato - Tratto da laleggepertutti.it - di Paolo Remer - Luglio 2021

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