Cos’è
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:
Come funziona
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità e varia in ragione del valore ISEE, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa. Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.
Quanto spetta
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte e potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore nel caso di opzione per la ripartizione dell’assegno al 50% tra i due genitori. Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità e i dati di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente accedendo con le proprie credenziali alla domanda già presentata dal richiedente. In tal caso, il pagamento della quota per il secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso. Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Domanda
REQUISITI
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda. La domanda può essere presentata:
Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.
Diritti del malato - Tratto da inps.it - Agosto 2023