ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

ASSEGNO UNICO FIGLI DISABILI

Cos’è


L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.


A chi è rivolto


L’Assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:


  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.


Come funziona


L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità e varia in ragione del valore ISEE, più è basso maggiore sarà l’importo dell’assegno. In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa. Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.


Quanto spetta


L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.


In particolare, è prevista:


  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro euro, a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), figli fino a un anno d’età, figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli, madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.


L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte e potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore nel caso di opzione per la ripartizione dell’assegno al 50% tra i due genitori. Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità e i dati di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente accedendo con le proprie credenziali alla domanda già presentata dal richiedente. In tal caso, il pagamento della quota per il secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:


  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.


L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso. Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.


Domanda

REQUISITI

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:


  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.


Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.


QUANDO FARE DOMANDA


Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato a erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.


Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda. La domanda può essere presentata:


  • accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.


Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.


Diritti del malato - Tratto da inps.it - Agosto 2023

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