COMPORTO E ASSENZE PER CURE MEDICHE

COMPORTO E ASSENZE PER CURE MEDICHE

COMPORTO E ASSENZE PER CURE MEDICHE

Chi ha un’invalidità superiore al 50% ha il diritto di avere a disposizione ogni anno 30 giorni di congedo, anche non continuativi, per effettuare delle terapie collegate alla propria patologia. La domanda è: le assenze per cure mediche rientrano nel comporto, cioè in quel monte massimo di giorni in cui ci si può allontanare dal posto di lavoro per motivi di salute?


Sul periodo di comporto bisogna fare particolare attenzione, perché superare il limite può comportare il licenziamento. E perdere il conto non è, poi, così difficile, soprattutto quando non si deve fruire dei giorni di malattia in maniera continuativa: un mese ora, una settimana nel mese successivo, quattro giorni in un altro mese ancora e, se con si fa ogni tanto un controllo, il dipendente rischia di non poter più tornare in fabbrica o in ufficio perché il datore gli ha dato il benservito. A stare attenti devono essere, in particolar modo, i lavoratori con meno anzianità, poiché l’ombrello del comporto è più ridotto rispetto ai colleghi che sono in azienda da più tempo. Quindi, occorre tenere bene il conto dei giorni di malattia durante l’anno solare. Certo, le cose si possono complicare se c’è di mezzo un’invalidità e ci sono delle terapie da seguire per diversi mesi. Ed è qui che si si chiede se le assenze per cure mediche rientrano nel comporto. Vediamo.


Periodo di comporto: che cos’è?


Per periodo di comporto si intende il numero massimo di giorni in cui un dipendente può assentarsi per malattia durante l’anno senza essere licenziato. O, se preferisci, il periodo in cui un datore di lavoro non può licenziare un dipendente perché è a casa o in una struttura sanitaria in malattia. Con qualche sfumatura, però. Perché ci sono due circostanze in cui un lavoratore in malattia può essere lasciato definitivamente a casa.

Una di queste è la completa cessazione dell’attività aziendale. In questo caso, perderebbe comunque il posto di lavoro, anche se non fosse in malattia, poiché non può essere tenuto nel libro paga. La seconda ragione per poter licenziare un lavoratore durante il periodo di comporto è la giusta causa. Significa che il dipendente manifesta un comportamento talmente grave da non consentire il proseguimento del rapporto di lavoro per un solo giorno in più. Si tratta, dunque, di un atteggiamento lesivo del vincolo di fiducia previsto dal contratto. Per quanto riguarda la durata del comporto, la legge prevede due casi per soli impiegati, ovvero:


  • tre mesi nel caso in cui l’anzianità di servizio non superi i dieci anni;
  • sei mesi se l’anzianità supera i dieci anni.


Poi, ci sono i contratti nazionali di categoria, legittimati a dettare le regole nel proprio settore, purché sia più favorevole per il lavoratore rispetto ai termini imposti dalla legge.


Assenze per cure: quali diritti?


I periodi di comporto appena visti interessano in linea generale tutti i lavoratori e determinano il numero massimo dei giorni di malattia di cui un dipendente può fruire durante l’anno. Ci sono, però, delle situazioni in cui il comporto si allunga per legge. Si tratta dei casi che vedono protagonisti i lavoratori disabili con una patologia che richiede frequenti momenti d terapia. Chi appartiene a questa categoria ed ha un’invalidità riconosciuta almeno al 50% ha diritto ad ulteriori 30 giorni per effettuare delle cure legate alla sua patologia. È necessario, comunque, avere il certificato con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente a una struttura pubblica da cui risulti la necessità di effettuare le terapie. Il mese di congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata e viene retribuito con lo stesso criterio dei giorni di malattia. Nel settore privato, però, l’Inps non si fa carico di questo trattamento, il che significa che nei giorni di assenza per le cure spetterà la retribuzione piena fino al terzo giorno compreso e, dal quarto giorno in poi, solo l’importo a carico del datore secondo quanto stipulato dal contratto nazionale di categoria. La domanda deve essere presentata al datore di lavoro insieme al verbale di accertamento della commissione medica che certifica il grado di invalidità e la richiesta del medico. Dopodiché, il dipendente è obbligato a documentare l’avvenuta cura con un certificato rilasciato dalla struttura in cui si è sottoposto alla terapia. Se sono previsti dei cicli con più sedute, le assenze possono essere certificate con un documento cumulativo.


Assenze per cure: rientrano nel comporto?


Il congedo di cui abbiamo appena parlato non viene calcolato insieme agli altri giorni di malattia. Vuol dire che le assenze per cure mediche non rientrano nel comporto. Lo ha ribadito in una recente sentenza la Corte d’Appello di Genova. I giudici liguri hanno ritenuto discriminatorio il licenziamento di un lavoratore (in questo caso di una lavoratrice con diabete mellito) per superamento del periodo di comporto quando il datore aggiunge ai giorni di malattia quelli in cui il dipendente disabile si assenta per le cure. Peggio ancora, si legge nella sentenza, se la contrattazione collettiva non colloca allo stesso livello alcune malattie gravi, riconoscendo a chi soffre di certe patologie dei vantaggi rispetto a chi ne patisce di altre. Nel caso specifico, i giudici di merito scrivono che «non è ragionevole la disparità di trattamento introdotta dalla contrattazione collettiva di riferimento che ha considerato solo la sclerosi multipla quale malattia le cui assenze non possono computarsi nel periodo di comporto e non anche le altre patologie altrettanto gravemente invalidanti, quali ad esempio proprio il diabete, soprattutto quando si tratta di una forma avanzata in via di peggioramento».


Diritti del malato - Tratto da laleggepertutti.it - di Carlos Arija Garcia - Luglio 2021

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