CONTRIBUTO PER GENITORI SINGLE E DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI SOPRA IL 60%

CONTRIBUTO PER GENITORI SINGLE E DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI SOPRA IL 60%

CONTRIBUTO PER GENITORI SINGLE E DISOCCUPATI CON FIGLI DISABILI SOPRA IL 60%

Con il Messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato che è online il servizio telematico per presentare la domanda di fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. Il contributo economico era stato inizialmente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In seguito con il decreto del 12 ottobre 2021 (G.U. 285 del 30/11/2021), emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state individuate le disposizioni attuative. Ora, con il Messaggio INPS, diventa pienamente operativo dal 1 febbraio.


A chi è destinato il contributo


Il ristoro economico è destinato a genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’Art. 1 del succitato Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2021, aggiunge tutti i dettagli necessari a questa definizione generica:


  • genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, oppure sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Non è calcolata, in ogni caso, l'eventuale proprietà della casa di abitazione;
  • nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;
  • figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano a essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.


L’Art. 4 prescrive che il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:


  • essere residente in Italia;
  • disporre di un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
  • essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale (così come definito dall’Art. 1, comma 365, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020);
  • fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.


Importi, compatibilità e incompatibilità


Gli Artt. 2 e 3 dello stesso DM stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione. Il beneficio è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, per un importo pari a 150 euro al mese, a partire dal mese di gennaio e per l'intera annualità. Nel il genitore abbia due figli a carico – entrambi con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% – l'importo riconosciuto a norma del presente decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro. In caso di figli che rispettino il criterio, in alcun caso il contributo potrà superare l’importo mensile di 500 euro netti.


L’Art. 5 stabilisce che il riconoscimento del beneficio decade in caso di:


  • decadenza di uno dei requisiti di cui all'Art. 4;
  • decesso del figlio;
  • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.


Come fare domanda


La domanda dovrà essere presentata annualmente e non prevede il rinnovo automatico. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”. A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile online sul sito www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.

Per raggiungere la sezione dedicata è necessario compiere questi passaggi: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”. Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:


  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su IBAN (anche IBAN di libretto o carta ricaricabile).


L’accoglimento o il respingimento saranno direttamente consultabili dal cittadino/Patronato nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda. Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, inizieranno già a essere corrisposti i contributi per il 2022. Viene invece rinviata a un apposito successivo messaggio l’illustrazione delle modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti. Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito sarà disponibile nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura.


Diritti del malato - Tratto da osservatoriomalattierare.it - di Alessandra Babetto - Febbraio 2022

Torna indietro
Share by: