Con il Messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato che è online il servizio telematico per presentare la domanda di fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità. Il contributo economico era stato inizialmente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In seguito con il decreto del 12 ottobre 2021 (G.U. 285 del 30/11/2021), emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state individuate le disposizioni attuative. Ora, con il Messaggio INPS, diventa pienamente operativo dal 1 febbraio.
A chi è destinato il contributo
Il ristoro economico è destinato a genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. L’Art. 1 del succitato Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2021, aggiunge tutti i dettagli necessari a questa definizione generica:
L’Art. 4 prescrive che il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
Importi, compatibilità e incompatibilità
Gli Artt. 2 e 3 dello stesso DM stabiliscono i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione. Il beneficio è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, per un importo pari a 150 euro al mese, a partire dal mese di gennaio e per l'intera annualità. Nel il genitore abbia due figli a carico – entrambi con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% – l'importo riconosciuto a norma del presente decreto sarà pari rispettivamente a 300 euro. In caso di figli che rispettino il criterio, in alcun caso il contributo potrà superare l’importo mensile di 500 euro netti.
L’Art. 5 stabilisce che il riconoscimento del beneficio decade in caso di:
Come fare domanda
La domanda dovrà essere presentata annualmente e non prevede il rinnovo automatico. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”. A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile online sul sito www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per raggiungere la sezione dedicata è necessario compiere questi passaggi: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”. Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:
L’accoglimento o il respingimento saranno direttamente consultabili dal cittadino/Patronato nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda. Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, inizieranno già a essere corrisposti i contributi per il 2022. Viene invece rinviata a un apposito successivo messaggio l’illustrazione delle modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti. Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito sarà disponibile nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura.
Diritti del malato - Tratto da osservatoriomalattierare.it - di Alessandra Babetto - Febbraio 2022