GARANTE DEI DISABILI: DA GENNAIO 2025 COSA CAMBIA

GARANTE DEI DISABILI: DA GENNAIO 2025 COSA CAMBIA

GARANTE DEI DISABILI: DA GENNAIO 2025 COSA CAMBIA

"Il Decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024 istituisce l’Autorità Garante disabili a partire dal 1° gennaio 2025, con l'obiettivo di tutelare le persone con disabilità, come riportato nella Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2024."


Nella Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto legislativo datato 5 febbraio 2024 numero 20 con cui si istituisce, dal 1° gennaio 2025, l’Autorità Garante disabili: un organo con la specifica funzione di tutelare le persone con disabilità. La creazione dell’Autorità risponde all’obiettivo di assicurare la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, comunitario e nazionale.


Garante disabili: come si compone


A norma dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. numero 20/2024 il Garante disabili si presenta come un organo collegiale composto dal presidente e due componenti. Questi ultimi sono scelti tra persone di notoria indipendenza oltre che di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.


Nomina dei componenti dell’Autorità Garante disabili


Tanto il presidente quanto i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I tre soggetti appartenenti all’Autorità Garante disabili:


  • non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti;
  • esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.


Regolamento


Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con apposito regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, oltre che un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’ufficio dell’Autorità medesima.


Le funzioni del Garante disabili


Il Garante, ai sensi dell’articolo 4, esercita le seguenti funzioni:


  • Vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti:

1)       Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con Legge 3 marzo 2009 numero 18;

2)       Dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;

  • Contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie a causa della condizione di disabilità;
  • Promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione.


Analizziamo di seguito le altre funzioni del Garante, descritte sempre all’articolo 4.


Il Garante disabili riceve le segnalazioni


Una delle attività del Garante è quella di raccogliere le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità. Il Garante stabilisce le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità.
L’autorità, all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati.


Il Garante disabili svolge le verifiche


Con riguardo a fenomeni discriminatori il Garante disabili svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori.


Il Garante disabili promuove il rispetto delle persone con disabilità


Grazie a campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, il Garante promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità.


Visite e colloqui riservati


L’Autorità Garante disabili ha altresì la possibilità di visitare, con accesso illimitato ai luoghi, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali. Nel corso delle visite possono aver luogo colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni del Garante stesso.


Emissione di pareri


Il Garante non si limita a ricevere le segnalazioni presentate, tra gli altri, dalle persone con disabilità ma, valutate le stesse, verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza. All’esito della valutazione, l’Autorità esprime con delibera collegiale pareri motivati. Quando le verifiche hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l’eliminazione di barriere architettoniche degli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, il Garante può proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.


Azione del Garante disabili contro l’inerzia delle amministrazioni


Trascorsi 90 giorni dal parere motivato, il Garante, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, può proporre azione ai sensi dell’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104. L’azione in parola si svolge decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge. Chi vi ha interesse “può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere” (articolo 31, comma 1).


Declaratoria di nullità


Entro 180 giorni dall’adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato del Garante, lo stesso può agire, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, D.Lgs. numero 104/2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.


Notiziario del malato - tratto da leggioggi.it - di Paolo Ballanti - Marzo 2024

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