INV. CIVILE E LEGGE 104, PROCEDURA ONLINE E VISITA NON NECESSARIA

INV. CIVILE E LEGGE 104, PROCEDURA ONLINE E VISITA NON NECESSARIA

INV. CIVILE E LEGGE 104, PROCEDURA ONLINE E VISITA NON NECESSARIA

Con il Messaggio n. 3315 l’INPS ha reso noto di aver attivato il nuovo servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”, che permette ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico-legale dell’invalidità e dell'handicap. L’invio sarà utile per la messa agli atti di tutta la documentazione destinata alle domande o posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza o aggravamento. La stessa verrà messa a disposizione, sempre per via informatica, delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni per accertamento o revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.


Valutazione solo sulla base della documentazione


Sulla base dell’articolo 29-ter del DL n. 76 del 16 luglio 2020 (“Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap”, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020), le commissioni mediche INPS preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 Legge 104/1992, sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.


La semplificazione della procedura


In applicazione della citata norma, sul sito istituzionale dell’INPS è stato rilasciato un nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare la documentazione sanitaria con modalità online. Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:


  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente;
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.


La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria, oppure per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.


Come procedere, anche se si è già richiesto. l'accertamento


I cittadini che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità oppure che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n. 76/2020. Per farlo basterà accedere al nuovo servizio attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta esaustiva, il verbale redatto dalla commissione INPS verrà trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.

 

Diritti del malato - Tratto da osservatoriomalattierare.it - di Alessandra Babetto - Dicembre 2021

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