LEGGE 104: AGEVOLAZIONI PER MOBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE

LEGGE 104: AGEVOLAZIONI PER MOBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE

LEGGE 104: AGEVOLAZIONI PER ESEGUIRE LAVORI IN CASA

Temi trattati:


  • Cosa sono le barriere architettoniche?
  • Come ottenere le agevolazioni con Legge 104 per eseguire lavori in casa?
  • Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
  • Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104?
  • Che cos’è l’IVA agevolata per Legge 104?
  • Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate in merito all’acquisto di ausili e protesi


Tra le agevolazioni fiscali che si riservano ai titolari di Legge 104 ve ne sono alcune che interessano l’abbattimento o il superamento delle barriere architettoniche. Chi presenta una disabilità piuttosto grave e marcata può fruire di alcuni vantaggi fiscali che interessano specifici interventi. Si tratta di agevolazioni come l’IVA ridotta al 4% per l’acquisto di specifiche apparecchiature o servizi che favoriscono l’adeguamento dell’ambiente alle necessità della persona. A tali servizi si aggiungono anche delle specifiche detrazioni che interessano i lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche. Come ottenere le agevolazioni con Legge 104 per eseguire lavori in casa? Nella presente guida illustreremo gli aspetti principali delle due formule.


Cosa sono le barriere architettoniche?


L’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito domestico rappresenta un obiettivo fondamentale per facilitare l’accesso negli ambienti e la mobilità della persona gravemente disabile. Al fine di realizzare questo scopo, l’attuale normativa tributaria garantisce alcune particolari agevolazioni che si riconducono alle finalità espresse dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. In questo ambito, è opportuno operare alcune distinzioni in maniera che sia più semplice comprendere l’ambito di applicazione dell’una o dell’altra agevolazione.


Come ottenere le agevolazioni con Legge 104 per eseguire lavori in casa?


Quando si pensa all’abbattimento delle barriere architettoniche, si pensa spesso agli eventuali ostacoli che si incontrano in luoghi o edifici di pubblico dominio. Al contrario, molte delle barriere architettoniche sono invece presenti proprio nella dimensione domestica. Immaginiamo ad esempio un condominio che abbia solo la scala di accesso, ma non un ascensore, un servoscala o un elevatore. Oppure, una porta di accesso alle stanze domestiche eccessivamente stretta che non consente il passaggio di una carrozzina. Insomma, le barriere architettoniche possono essere varie e di diverso genere. In casi simili è possibile utilizzare alcune agevolazioni per delle opere finalizzate all’abbattimento o al superamento dei tali barriere. In tale ambito possiamo citare almeno due principali agevolazioni. La prima riguarda la detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione sugli immobili. Come specifica l’Agenzia delle Entrate, in questo ambito è possibile fruire di due diverse detrazioni.


Nel primo caso si parla di una detrazione al 50% su un importo di spesa massimo di 96.000 euro per spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020. Una detrazione pari al 36% per un importo fino a 48.000 euro per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.


Tali detrazioni sono applicabili a quei lavori di ristrutturazione interna o esterna che favoriscano la mobilità della persona con disabilità. A titolo esemplificativo, questa agevolazione è applicabile dunque per lavori che prevedono la sostituzione di scale con rampe, oppure l’installazione di un elevatore esterno all’abitazione. Tale detrazione, è utile sapere, non è applicabile per l’acquisto di strumenti o beni mobili dunque. Essa riguarda esclusivamente gli interventi sugli immobili per facilitare la mobilità.


Rientrano tra gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alle spese sostenute riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.


Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria


Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:


  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


Da sapere:


  • La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
  • La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili con l'obiettivo di favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
  • Non si applica la detrazione per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
  • Non rientrano quindi le agevolazioni per telefonini a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse ecc. Questi rientrano nella categoria di ausili tecnici e informatici ai quali è già prevista la detrazione Irpef del 19% (vedi agevolazioni ausili tecnici e informatici).

Inoltre si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto dimezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.


Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:


  • servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie);
  • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
  • protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
  • poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.


Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104?


L’attuale normativa tributaria riserva delle particolari agevolazioni fiscali alle persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92. Tra queste vi rientrano alcuni benefici fiscali a vantaggio di quei contribuenti che necessitano di particolari cure o strumenti e protesi. Nella presente guida approfondiremo l’argomento fiscale al riguardo e vedremo in che maniera è applicabile l’agevolazione.


Che cos’è l’IVA agevolata per Legge 104?


Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104? Una persona con marcata limitazione all’autonomia e titolare di Legge 104, può fruire di alcune agevolazioni fiscali in base alla propria disabilità. Tra queste vi rientra l’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%, secondo quanto stabilisce l’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986. Tale agevolazione risulta finalizzata all’acquisto di mezzi e strumenti necessari per l’accompagnamento, la comunicazione, la deambulazione e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

In questa maniera si punta ad adattare l’ambiente alle esigenze che derivano dalle difficoltà che si riscontrano in ciascun caso di invalidità. L’acquisto di tali strumenti o protesi, dunque, deve avere un collegamento funzionale tra la patologia del soggetto ed i possibili effetti migliorativi sulla propria vita. Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104 allora?


Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate in merito all’acquisto di ausili e protesi


Un chiarimento circa l’applicabilità dell’IVA agevolata è rintracciabile all’interno della risposta ad interpello n. 422 del 24 ottobre 2019. L’Agenzia delle Entrate in tale occasione ha fornito dei chiarimenti circa le regole di fruizione di tale agevolazione. Laddove i sussidi favoriscano l’integrazione, l’autosufficienza e la comunicazione interpersonale, si possono prendere in considerazione ai fini dell’applicazione di IVA agevolata.

Questo è in stretta connessione con la documentazione medica che offre una valutazione specialistica del caso. Nell’elenco dei mezzi di ausilio che l’Agenzia delle Entrate ammette all’agevolazione IVA al 4% troviamo ad esempio: servoscala o simili; protesi o ausili per menomazioni funzionali permanenti; apparecchi acustici per sordi; protesi dentarie, apparecchi di oculistica o ortopedia; poltrone o veicoli simili per facilitare la deambulazione del disabile; opere di abbattimento di barriere architettoniche.


Diritti del malato - Redazione Reumatoide.it - integrato con articoli da proiezionidiborsa.it - Marzo 2021

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