LEGGE 104: PERMESSI ESTESI, CHI PUO' USUFRUIRNE ADESSO

LEGGE 104: PERMESSI ESTESI, CHI PUO' USUFRUIRNE ADESSO

LEGGE 104: PERMESSI ESTESI, CHI PUO' USUFRUIRNE ADESSO

Con la circolare n. 36 del 7 marzo 2022, L’Inps ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei permessi 104, riconoscendo ulteriori gradi di parentela ed estendendo i benefici in favore dei lavoratori del settore privato. Vediamo, nello specifico, che cosa cambia.


Permessi 104 e unioni civili: la normativa di riferimento


La legge n. 76/2016 che ha istituito e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.


In questo modo, la legge ha esteso i diritti civili del matrimonio tra persone di sesso opposto alle nozze gay, tuttavia non tra poche lacune normative. Per esempio, dal momento che l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, l’orientamento prevalentemente condiviso, a suo tempo condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, era quello che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si fosse un rapporto di affinità.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era stato previsto che la parte di un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta a un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.


Permessi 104: a chi spettano


Su espresso parere del Ministero del Lavoro, tuttavia, è stata sottolineata poi la necessità di modificare tale posizione, che di fatto si configurava come una discriminazione per orientamento sessuale. Da qui l’estensione dei permessi 140 nei confronti delle parti di un’unione civile che potranno usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, se lavoratori dipendenti che assistono il coniuge, parenti o affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – in situazione di disabilità grave. Inoltre, non solo il convivente viene riconosciuto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito (qui come richiederli in caso di smart working), ma tale fruizione per l’assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità può essere richiesta anche:


  • dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.


In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto a usufruire dei permessi 104 può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’affine entro il secondo grado. Infine, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.


A chi spettano i permessi previsti dalla legge 104


I permessi della legge 104 possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. Dunque possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:


  • disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
  • genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
  • coniuge lavoratore dipendente;
  • parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;

parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano maggiori di sessantacinque anni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

 

A chi non spettano i permessi previsti dalla legge 104


Restano invece esclusi dalla possibilità di poter fruire dei permessi:


  • i lavoratori a domicilio;
  • gli addetti ai lavoro domestici e familiari;
  • i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • i lavoratori autonomi
  • i lavoratori parasubordinati.

 

Permessi 104 estesi: cosa cambia in caso di unione civile


L’estensione dei permessi 104, come già accennato sopra, è arrivata invece con la circolare 36/2022, con la quale l’Inps ha specificato che: “Al fine di evitare comportamenti discriminatori nei riguardi di due situazioni giuridiche comunque comparabili (uniti civilmente e coniugi), seppure l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione”.


Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi 104 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione. Resta fermo invece il rispetto del grado di affinità normativamente previsto. L’estensione, però, non riguarda i conviventi o le cd. “coppie di fatto“. In questo caso, ha chiarito l’Istituto “Il rapporto di affinità non è riconoscibile […] non essendo la ‘convivenza di fatto’ un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.


Diritti del malato - Tratto da quifinanza.it - Marzo 2022

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