SMART WORKING: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA STABILIZZAZIONE

SMART WORKING: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA STABILIZZAZIONE

SMART WORKING: UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA STABILIZZAZIONE

Scade oggi, 30 settembre 2023 il diritto allo smart working riconosciuto ai lavoratori fragili del comparto privato, introdotto alla luce dell’emergenza Covid-19 e oggetto, negli ultimi due anni, di ripetute proroghe. La scadenza del 30 settembre di quest’anno è stata fissata dalla Legge n. 85/2023 di conversione del Decreto Lavoro n. 48/2023 che, all’articolo 28-bis, ha previsto la proroga del termine precedentemente fissato alla fine del mese di giugno.


Per il settore pubblico, invece, il Consiglio dei Ministri ha recentemente aperto alla possibilità di una proroga di altri tre mesi, fino al 31 dicembre 2023, del diritto allo smart working per i lavoratori fragili della Pubblica Amministrazione, in scadenza il 30 settembre. La misura sarebbe contenuta nel decreto legge con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, il cui testo completo non è ancora disponibile.


Si ricorda che, la definizione della categoria di “lavoratori fragili” è stata affidata a un Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio del 2022, che annovera pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario, pazienti con almeno 3 o più patologie gravi concomitanti tra quelle indicate dallo stesso DM e persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione. La lista di patologie inserita all’interno del Decreto ministeriale si è, sin da subito, mostrata carente soprattutto nel prendere in considerazione le malattie rare ed è forse per questo che il citato Decreto Lavoro prevede, all’Art. 42, anche una proroga al 31 dicembre 2023 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i soggetti già previsti dall'Art. 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52):


  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.


Vi è dunque, come si può notare, parziale sovrapposizione nell’identificazione dei beneficiari, con tuttavia mancanza di corrispondenza nelle scadenze.


Proposta normativa per eliminare qualsiasi necessità di rinnovo


Già a partire dal periodo in cui la pandemia da Covid-19 stava colpendo in maniera più dura il nostro paese è emerso in maniera evidente come, il dover dipendere da queste continue proroghe, spesso stabilite con settimane di distanza rispetto alla scadenza, ha messo in difficoltà molti lavoratori con disabilità e/ patologie rare e croniche. Già nel giugno 2022 la Senatrice Paola Binetti (FI) era intervenuta attraverso un’interrogazione in Aula a risposta orale rivolta ai ministri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali, relativa misure da adottare per garantire le dovute tutele ai lavoratori fragili, che auspicava l’approvazione di una normativa che potesse stabilizzarne la situazione.


Più di recente sul tema è intervenuto il Senatore Orfeo Mazzella (M5S) che lo scorso 27 aprile ha presentato al Senato una Proposta di Legge con l'obiettivo di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (Legge 104/92 Art. 3 comma 3), nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (Legge 104/92 Art. 3 comma 1), per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico.


Ai soggetti così inquadrati, recita il testo dell’Art. 2 del Disegno di Legge, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. La Proposta, la cui discussione è stata assegnata alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), pur nella bontà della sua ratio, rischia tuttavia di escludere tutti quei lavoratori affetti da malattie rare e croniche, anche gravi, per cui sono riconosciuti i benefici della Legge 104.


Rispetto a questa criticità l’impegno del Senatore Mazzella è molto chiaro: “Sono assolutamente consapevole – ha spiegato ad OMaR – che essere affetti da malattie rare non comporta automaticamente il riconoscimento di handicap o invalidità, e dei relativi benefici cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per questo, in sede d’esame in Commissione, il mio impegno è di sottolineare la condizione delle persone con Malattia Rara intervenendo contestualmente con una modifica del testo del DDL che includa tra i soggetti destinatari del provvedimento anche i cittadini affetti da malattie rare e croniche”.

Notiziario del malato - Tratto da osservatoriomalattierare.it - di Alessandra Babetto - Settembre 2023

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